La tutela socio-sanitaria

Per usufruire dei benefici di legge, che riguardano il lavoro, ma anche del rimborso di terapie, protesi e soggiorni ospedalieri, è necessario produrre una serie di certificati che accertino l’effettivo stato di salute. In questa appendice, troverai un riassunto delle normative di legge in merito a malattia e disabilità.

Invalidità civile e attestazione di handicap. Il nuovo iter

Dal 1° gennaio 2010 la domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap (Legge 104/92) deve essere presentata direttamente all’INPS per via telematica.

  • Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante abilitato per il rilascio del certi- ficato introduttivo che ha la validità di 30 giorni. Una volta in possesso del certificato introduttivo può essere inoltrata la domanda di accertamento direttamente all’INPS (tramite il sito www.inps.it) o autonomamente (dopo aver acquisito il PIN tramite Contact Center INPS 803164), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni;
  • L’Istituto trasmette,in tempo reale e in via telematica,le domande alle ASL.L’INPS mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.Vengono fissati indicativa- mente dei nuovi limiti temporali: in caso di patologia oncologica, il limite temporale scende a 15 giorni;
  • Le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.

A conclusione dell’iter sanitario l’INPS territorialmente competente provvede all’inoltro del verbale all’interessato, dal quale risulta il grado di invalidità riconosciuto. Nel caso in cui il grado di invalidità preveda la concessione di un beneficio economico contestualmente al verbale di invalidità civile, cecità, o sordità, il cittadino riceverà anche la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio-economici, informazioni che completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità.

L’indennità di accompagnamento. E’ una provvidenza economica riconosciuta dallo Stato in attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 della Costituzione a favore dei cittadini la cui situazione di invalidità, per minorazioni o menomazioni fisiche o psichiche, sia tale per cui necessitano di un’assistenza continua. Recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 102/2004) hanno stabilito, per le persone malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, la possibilità di ottenere l’indennità di accompagnamento anche per un breve periodo. L’assegno di accompagnamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. L’importo, aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia, non è né vincolato a limiti di reddito né è reversibile.

Diritti di carattere fiscale. La lavoratrice o il lavoratore con grave disabilità (Legge 104/92) ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • per acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli): detraibilità integrale delle spese ai fini Irpef, Iva agevolata al 4%, esenzione permanente del bollo auto, esenzione imposta di trascrizione;
  • per acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detraibilità delle spese ai fini Irpef, Iva agevolata al 4%;
  • detraibilità totale (senza franchigia) delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi. (Per tutto ciò è utile visitare il sito www.inca.it).

Ricorso. Avverso il mancato riconoscimento sanitario, è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni – a pena di decadenza – dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l’introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.

Pensione di inabilità. È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi. La domanda di pensione di inabilità va presentata a una qualunque sede INPS. Requisiti (Legge 222/84):

  • l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’INPS e deve esse- re tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
  • l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la data di domanda di pensione di inabilità.

Assegno ordinario di invalidità. Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l’assegno di invalidità. La domanda deve essere presentata a una qualunque sede INPS. Successivamente alla domanda, l’interes- sato sarà chiamato a sostenere la visita che verrà effettuata dai medici dell’INPS. Per avere diritto alle prestazioni, colui che è stato riconosciuto invalido deve possedere anche precisi requisiti assicurativi:

  • aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
  • essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni.

L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura 3 anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. L’assegno non è reversibile.

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. Il pensionato per inabilità assicurato INPS può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 art. 5), purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione);

La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di inabilità.

Ticket. Il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 75% dà diritto alla esenzione totale dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. Le donne che presentano tumore al seno hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami strumentali diagnostici, per i farmaci. L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda ASL di residenza (Ufficio Esenzione Ticket) che rilascerà un tesserino con il codice di esenzione 048 (Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto).Tale tesserino deve essere esibito al Medico di Medicina Generale per riportare il medesimo codice nelle prescrizioni mediche inerenti agli accertamenti successivi all’intervento o a ordinari controlli.

Cure all’estero. L’assistenza sanitaria all’estero è consentita solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. L’autorizzazione va chiesta alla ASL di residenza.
A gennaio 2011 il Parlamento Europeo ha approvato una nuova normativa che regola il diritto dei pazienti alle cure mediche in un altro Paese dell’UE.
Secondo le nuove norme i cittadini dell’UE possono essere rimborsati per l’assisten- za medica che ricevono in un altro Stato membro, a condizione che il trattamento e i costi sarebbero stati normalmente coperti nel loro Paese. Le autorità possono esigere che i pazienti richiedano una “autorizzazione preventiva” per i trattamenti che necessitano di un ricovero ospedaliero o di cure sanitarie specializzate. Ogni rifiuto dovrà essere giustificato secondo un elenco ristretto di motivi. Ogni Stato membro deve designare un “punto di contatto” per fornire informazioni ai pazienti interessati alla ricerca di cure all’estero e per fornire assistenza in caso di problemi. La ricerca di cure sanitarie all’estero potrebbe avvantaggiare soprattutto i pazienti inseriti in lunghe liste d’attesa, o quelli che non sono in grado di trovare cure specialistiche. Le norme riguardano solo coloro i quali scelgono di farsi curare all’estero.
Il testo è il risultato di un accordo raggiunto con il Consiglio, che deve ancora dare la sua approvazione formale; dopo di che, gli Stati membri avranno 30 mesi di tempo per apportare le necessarie modifiche alla loro legislazione nazionale.

Assistenza domiciliare. Se il paziente necessita di cure a domicilio dopo la dimis- sione ospedaliera, potrà rivolgersi all’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, erogata dalla ASL, in collaborazione con il medico di base, che dovrà farne richiesta. È un servizio che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa con programmi personalizzati.

Esonero dall’obbligo delle cinture di sicurezza. Per chiedere l’esonero è necessa- rio recarsi presso gli ambulatori di Igiene, presenti in ogni presidio ASL, prendere l’appuntamento per la visita medica, e portare la documentazione medica inerente la propria patologia. I benefici della cintura sono ben noti, pertanto, l’esonero si configura come un fatto eccezionale.

Contrassegno di libera circolazione e di sosta. Il Comune di residenza può ricono- scere ai malati oncologici in terapia e che presentino gravi difficoltà deambulatorie, la possibilità di ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto “per- sone con invalidità temporanea”. Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea. La domanda va inoltrata all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di residenza.

Rimborsi regionali. Alcune Regioni prevedono rimborsi delle spese di viaggio e, in alcuni casi, anche di soggiorno per i residenti che migrano in altre Regioni per le cure. Prima della partenza si consiglia di rivolgersi all’ASL di appartenenza per ricevere tutte le informazioni necessarie.

Diritto di conoscere, diritto di decidere. L’art. 32 della Costituzione Italiana dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e come dice l’art. 13 “La libertà personale è inviolabile”. Il paziente deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico. La decisione si esprimerà firmando un modulo di «consenso informato» che costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale l’attività stessa costituisce reato. Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente e, quindi, gli operatori sanitari devono assi- curarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento.

Le normative di legge possono cambiare.

(Fonte: A.N.D.O.S. NAZIONALE ONLUS)