“Mobbing – l’aggressione sistematica e continuativa che viene attuata contro un lavoratore con diverse modalità e gradualità e con chiari intenti discriminatori dal datore di lavoro o da un suo preposto o da un superiore gerarchico oppure da suoi colleghi e/o sottoposti con la tolleranza dell’azienda dove opera il soggetto aggredito”.
Non esiste una normativa specifica, in caso di mobbing l’attuale tutela giudiziaria è fondata, da un punto di vista civilistico, sull’art. 2087 del codice civile, nonché sulla norme esistenti in tema di trasferimenti del lavoratore, discriminazioni, parità di trattamento ecc.
In sostanza, il lavoratore che subisce atti di mobbing può ricorrere alla Magistratura, ma, affinché venga riconosciuto il proprio diritto, deve rigorosamente dimo- strare la ricorrenza di comportamenti vessatori reiterati nel tempo, la consistenza del danno riportato (biologico, morale ed esistenziale), nonché il nesso causale tra le condotte del datore di lavoro e i danni riportati.
Il decreto legislativo n. 5/10 attuativo della Direttiva CE/54/2006 rafforza il principio del trattamento paritario delle lavoratrici e, quindi, delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Tale decreto, modificando in più parti il D.Lgs. 198/06, prevede un ampliamento del principio di parità che deve essere assicurato in tutti i campi, nonché un aggravamento delle sanzioni penali in caso di inottemperanza, oltre che un aumento delle sanzioni amministrative per la violazione ai divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al lavoro, trattamento retributivo.
Nel caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza al decreto del giudice del lavoro sarà punito con l’ammenda fino a 50 mila euro o con l’arresto fino a 6 mesi. Peraltro è stato aggiunto l’articolo 41-bis alla Legge 198/06 che assicura la tutela giurisdizionale alla «vittimizzazione», ossia ai comportamenti messi in atto contro una persona che si è attivata per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne.
Fra le novità, vi è anche l’inserimento fra le fattispecie discriminatorie delle mo- lestie sessuali, di ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e dello stato di maternità o paternità, del calcolo o del campo di applicazione dei trattamenti pensionistici complementari.
(Fonte: A.N.D.O.S. NAZIONALE ONLUS)